Leggi e Normative

  • Questo topic ha 9 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 19/10/201520:59 da Sal.
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  • #234309
    gi.ma
    Partecipante

      Veicolo storico.
      Il legislatore ha inteso chiarire inequivocabilmente, operando anche una distinzione pratica tra veicolo d’epoca e veicolo storico.
      La nostra Fiat Nuova 500 rientra in quest’ultima definizione a condizione naturalmente di soddisfare quanto previsto dall’art 60 del CdS.
      Eccovi i links :

      http://www.asifed.it/normative/certificati/attestato-di-datazione-e-storicita/
      http://www.asifed.it/normative/certificati/certificato-didentita-omologazione/
      http://www.asifed.it/normative/certificati/certificato-di-rilevanza-storica/
      http://www.asifed.it/normative/certificati/carta-didentita-fiva/

      #234311
      gi.ma
      Partecipante

        Ecco un argomento di cui si é spesso discusso e che ormai dovrebbe essere chiaro a tutti.
        Vi riporto la circolare interpretativa e i links già più volte citati.

        Roma, 22 giugno 2000
        OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.
        Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della Strada ripropongono la questione concernente l’obbligatorietà dell’applicazione dei dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
        Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell’articolo 72, comma 2 del Codice della Strada, debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se “predisposti sin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti”.
        Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all’articolo 232 del Codice della Strada, in quanto, com’è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento
        nell’ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
        Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell’articolo 72, comma 2, del Codice della Strada espressi nella circolare D.C. IV n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 “Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture” entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76/77 del 9 dicembre 1977).
        Si conferma, pertanto, che l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco.
        Si intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 152/88 del 30 settembre 1988 e n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.

        IL DIRETTORE DELL’UNITA’ DI GESTIONE
        Dott. Ing. Ciro Esposito

        http://www.500clubitalia.it/index.php/informazioni-tecniche/cinture-sulla-500

        http://www.asifed.it/template_pagine/pg_11.asp?idct=206&idlv=40

        http://www.poliziadistato.it/articolo/view/515/

        #234315
        gi.ma
        Partecipante

          Se la vostra 500 é iscritta ASI oppure al RFI, potrete non accendere le luci anabbaglianti di giorno.
          Lasciamo a voi la scelta sull’opportunità o meno di usufruire di questa deroga.

          Il decreto legge sotto citato é stato convertito in legge con D. Lgs. 121 del 20 giugno 2002; tra gli articoli modificati, non rientra il n°152 che pertanto si intende in vigore.
          Con i tutori dell’ordine dovrete eventualmente citare: art.152 DL 285 del 1992 e successive modifiche.

          Art. 152 – Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
          1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.
          Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato,
          possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.

          http://www.protezionecivile.anci.it/allegati/legislazioneNazionale/MobilititaTrasporti/t_D.Lgs._30_04_1992_n.285.pdf

          #234317
          gi.ma
          Partecipante

            L’uso del seggiolino auto per bambini è obbligatorio per legge fino a 150 cm di altezza. L’uso effettivo e costante (anche per brevi tragitti) è importante non solo per l’osservanza della normativa in vigore, ma soprattutto per l’incolumità del nostro bambino.
            Riflettiamo tutti sull’importanza dell’uso del seggiolino auto, per la sicurezza e la salute dei nostri bambini, a maggior ragione su una Fiat 500, il cui progetto é vecchio di mezzo secolo.
            Qui ho poco o nulla da aggiungere e vi rinvio a ottimi siti istituzionali.

            http://www.poliziadistato.it/articolo/171/

            http://www.aci.it/i-servizi/normative/le-principali-sanzioni/art-172-uso-cinture-di-sicurezza-e-sistemi-di-ritenuta.html

            http://www.centroconsumatori.it/42v42d18888.html

            Se la vostra 500 é storica, come definito dall’art. 60 del CdS (vedi qui il mio primo post), allora si rientra nelle eccezioni previste dalle legge; il bambino deve aver compiuto i 3 anni e dovrà sedere sui sedili posteriori.
            http://www.poliziadistato.it/articolo/172/

            #261410
            Sal
            Partecipante

              [color=#000088][i][b]Eccovi un fac-simile di domanda per trattenere il Foglio Complementare,
              nel caso di cambio di proprietà e rilascio del CdP.[/b] [/i][/color]

              tenereilcomplementare.jpg

              PS allegare anche l’attestazione Asi se ne siete in possesso.

              #261420
              Sal
              Partecipante

                [color=#000088][b][i]Altro fac-simile per l’archivio: l’atto di notorietà, una modalità vecchia, ma utile.

                1) per guidare la 500 intestata a un familiare (obbligatorio se vi recate all’estero)[/i][/b][/color]delegaallaguida.jpg

                [color=#000088][b][i]
                2) per dichiarare che la Giardiniera non sarà utilizzata per trasporto merci
                (obbligatorio per iscrizione Asi e RFI).[/i][/b][/color]usoperdiletto.jpg

                #268727
                Sal
                Partecipante

                  [color=#440088]Il Certificato di Origine viene rilasciato solo dal costruttore, come ci chiarisce l’articolo 76 del Decreto legislativo n°285 del 30 aprile 1992, che al comma2 recita testualmente:
                  “Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine dell’art. 75, comma 4, sono soggetti all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6”.[/color]
                  http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1&id_dett=78
                  [color=#440088]
                  Per la 500 potrete richiederlo alle Pubbliche Relazioni della Casa Madre o direttamente all’Archivio Storico cui la Fiat ha demandato il compito tramite una sua società satellite,
                  la FIAT I&CS S.c.p.A. con sede in via Chiabrera 24A, 10126 Torino
                  tel. 011.0066240 fax 011.6633645 – email: archivio@fiatgroup.com
                  sede legale in via Nizza 250, Torino (cioé la stessa di Fiat SpA)
                  iscrizione al Trib. TO 2448/80, CCIAA di Torino n°577851, partita Iva 02637030012[/color]

                  #277548
                  Sal
                  Partecipante

                    [color=#4400bb]

                    Esenzione dalla tassa di circolazione.
                    I proprietari di veicoli di particolare interesse storico,
                    ai sensi dell’articolo 63, comma 2 della legge n.342/2000,
                    possono richiedere l’esenzione dalla tassa automobilistica mediante un’autocertificazione,
                    non occorrendo obbligatoriamente a tal fine l’iscrizione Asi.
                    Attenzione.

                    L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n°112 del 29 novembre 2011, ci ha chiarito che i benefici fiscali si applicano a tutti i veicoli con oltre 20 anni dalla data di fabbricazione, mentre non viene espressamente richiesta l’iscrizione del veicolo ai registri ASI, FIM o di Marca.
                    Le Regioni, reali beneficiarie dei pagamenti del bollo auto, richiedono invece l’iscrizione ad uno degli Enti di cui all’art.60 del CdS: Asi, FMI, Registro Fiat, Lancia, Alfa Romeo.
                    Un evidente conflitto tra diverse Amministrazioni, che lascia il cittadino disorientato.
                    [/color]http://www.500clubitalia.it/index.php/forum/36-legislazione-e-assicurazioni/187267-certificazioni-asi

                    #345210
                    Sal
                    Partecipante

                      [color=#0000bb]L’art.2688 cc regolamenta il cambio di proprietà di un veicolo, stabilendo come si possa acquistare anche da un proprietario che non è intestatario al PRA, ad esempio se si tratta di eredi oppure se a suo tempo non era stato registrato il cambio di proprietà.
                      Condizioni di applicabilità sono il possesso del CdP cartaceo o del foglio complementare originale, insieme al pagamento dell’IPT in misura doppia.
                      🙂 🙂
                      Evidente come l’art.2688 é solo un aiuto al cittadino per sopperire alle difficoltà burocratiche,
                      cioé deve essere applicato in una situazione di transito
                      e mai potrà essere espressione di una situazione permanente.
                      In parole semplici é possibile acquistare da proprietario non intestatario e fare un cambio proprietà completo, mentre non si potrà rimanere proprietario non intestario a vita, giacché per un veicolo ricevuto in eredità o non trascritto al PRA si deve semplicemente eseguire la trascrizione di legge.
                      Purtroppo in Italia il cambio di proprietà é costoso e molti veicoli passano di mano, anche più volte, senza alcuna annotazione al Pubblico Registro; [u]questa situazione non é regolare.
                      [/u][/color]

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