Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali.
[/b][/size]
Università Bocconi - Milano - 14 dicembre 2012
Ecco quanto emerso in 8 ore di lavori, secondo le prospettive del mondo accademico (che propone le linee guida), istituzionale (che legifera e svolge attività di controllo) e degli operatori (che devono erogare i servizi e rapportarsi coi fruitori).
Le legge in vigore definisce e tutela i diritti su internet.
1)
Proprietà Intellettuale: diritto molto complesso e che vi risparmio perché di interesse marginale per un forum.
2)
Riservatezza: i dati personali degli utenti non possono essere ceduti a terzi, se non nei limiti di quanto stabilito nella entry-form. Questo diritto decade a fronte di una richiesta dell'Autorità Costituita (Polizia, GdF, Carabinieri, Magistratura)
3)
Rettifica: per i dati imprecisi e/o lesivi della dignità, su richiesta dell'interessato (anche se non iscritto al forum, social network, blog) o dell'Autorità costituita.
4)
Cancellazione: in riferimento ai soli dati personali, qualora si decida di lasciare un sito.
5)
NON è riconosciuto il diritto all'oblio, cioè alla cancellazione del proprio passaggio su un sito. Questo in ragione del fatto che il bene della Community e la memoria sociale sono valori superiori e irrinunciabili, maggiormente per la rete che è condivisione.
Allora non vi è obbligo per gli amministratori di cancellare i post (foto e testo) per non interrompere il filo di un topic, come far sparire le transazioni nell'E-commerce, per motivi fiscali, etcetera.
Reati su internet.
1) Virtuali, cioè esclusivi della rete quali spam e spoof
2) Reali cioè traslati su internet: diffamazione, truffa, frode, false generalità, sostituzione di persona, pedofilia.
Soggetti giuridicamente responsabili.
1) i titolari della rete cioè i TELCOM sono responsabili della fuga dei dati in caso di frattura del sistema (a maggior ragione se a banda larga)
2) gli OVER THE TOP (cioè i motori di ricerca e i grandi gestori di servizi) sono gli intermediari considerati correi dell'utente finale (DL 70/2003)
3) TITOLARI DEL DOMINIO: l'art.15 del decreto citato fa riferimento al cashing provider ed esonera il motore di ricerca da ogni responsabilità in capo al reato di permanenza dei dati in rete, che va ascritto al sito sorgente (per il nostro Forum è il Fiat 500 Club Italia).
4) Webmaster, amministratori e moderatori non hanno alcuna responsabilità oggettiva; qualora invece ignorassero, dopo aver ricevuto una informativa, un testo diffamatorio (o altro reato come sopra definito) allora subentra una responsabilità propria (appunto soggettiva) di quel moderatore.
5) UTENTE: il fruitore del servizio è responsabile, in sede civile e penale, di cosa scrive, di quanto diffonde, di come agisce.
Il reato commesso potrà essere perseguito, a seconda dei casi, d'ufficio o su denuncia di parte; naturalmente il querelante tenderà a rifarsi, in sede civile, sul soggetto economicamente più solido.
In parole semplici il danneggiato citerà in giudizio un over the top e/o un titolare di dominio per l'illecito di un utente, mentre quest'ultimo risponderà in solido per il danno civile e in proprio per il reato penale.
Soluzioni future.
Da un'indagine è emerso che l'utente medio è cosciente di trasgredire (nell'80% dei casi), ma sostiene che non è giusto che egli debba sottostare alle regole, perché la rete deve essere libera.
Niente di più sbagliato! Anche perché la responsabilità economica ricade su altri soggetti e in forza di questo gli “over the top” quali Google, Yahoo, Microsoft hanno intrapreso una campagna per ottenere nuove leggi mirate, educando al tempo stesso gli utenti sui diritti realmente disponibili in rete.
Chiudo con una nota di colore: quest'ultimo passo riguarda anche noi tutti ed è stato definito “evangelizzazione del nativo digitale” che la dice lunga sulle reali conoscenze dell'utente medio in materia di diritto costituzionale, civile, penale.
www.500clubitalia.it/index.php/forum/14-...e-tutela-dei-diritti