Direttive sulle cinture di sicurezza.
Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1
Veicoli |
posti |
tipo di cintura |
||
ant. |
post. |
ant. |
post. |
|
Immatricolati dal 15/5/1976 |
si (16) |
si (16) |
(15) |
(15) |
Immatricolati prima del1/1/1978 |
si ( 1) |
si (16) |
( 2) |
(15) |
Immatricolati dopo l’1/1/1978 (3) |
si |
si (16) |
( 3) |
(15) |
Omologati dopo l’1/1/1985 |
si |
si |
( 4) |
( 5) |
Immatricolati dopo il 26/4/1990 |
si |
si |
( 6) |
( 7) |
Omologati dopo l’1/10/1993 |
si |
si |
( 8) |
( 9) |
Omologati dopo l’1/10/1997 |
si |
si |
(8-14) |
(13-14) |
(1) |
Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall’origine con punti di ancoraggio specifici; sono esentati dall’obbligo di installazione anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d’epoca iscritti negli appositi registri |
(2) |
Cinture di sicurezza a 2 punti di ancoraggio, cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio senza arrotolatore o cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. |
(3) |
Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. I veicoli della categoria internazionale M1, omologati a partire dall’1/1/1978 devono essere dotati di ancoraggi (posti anteriori e posteriori) delle cinture di sicurezza (vedasi art. 5 del D.M. 26/2/1976 tramite il quale è stata recepita la Dir. n. 76/115/CEE); per tali veicoli sono valide, tuttavia, anche le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle Raccomandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le N.U., Commissione Economica per l’Europa, accettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. |
(4) |
Posti laterali anteriori: cinture a 3 punti munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza e sensibilità multipla (oppure a bloccaggio automatico per il passeggero). Posti centrali anteriori: cinture a 3 punti provviste o meno di riavvolgitori (sono sufficienti le subaddominali se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all’Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE). |
(5) |
Cinture subaddominali o a 3 punti provviste o meno di riavvolgitore. |
(6) |
Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. |
(7) |
Almeno cinture di tipo addominali. |
(8) |
Conducente o passeggero (posti laterali): Ar4m; posti centrali: B, Br3, Br4m (solo se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all’Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE) oppure A o Ar4m. |
(9) |
Laterali: A (se esiste il passaggio tra il sedile e la fiancata più vicina del veicolo per l’accesso dei passeggeri alle altre parti del veicolo) o Ar4m; centrali: B, Br3, Br4m. |
(10) |
Recepite con D.M. 28/12/1982: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall’1/1/1985. |
(11) |
Recepita con D.M. 7/8/1992, n. 424: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall’1/10/1993. |
(12) |
Recepita con D.M. 25/11/1996: valida per il rilascio di omologazione CE e di omologazione nazionale a partire dall’1/10/1997. |
(13) |
Posteriori laterali: Ar4m, Br4m; sono ammesse cinture subaddominali se il sedile è rispetto ad un passaggio. Posteriori centrali: B, Br3, Br4m. |
(14) |
Per i posti a sedere rivolti all’indietro: B, Br3, Br4m. |
(15) |
In relazione al tipo di ancoraggio presente. |
(16) |
Come chiarito con Circ. n. 8053/2000/MOT del 22/6/2000, per effetto dell’art. 72, comma 2 lettera a), sussiste l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15/6/1976 e muniti fin dall’origine di appositi ancoraggi delle cinture di sicurezza. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che il disposto dell’art. 75, comma 2 lettera a) deve essere applicato a tutte le categorie di autoveicoli. |